1. Con regolamento da emanare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
a) disciplinare gli aspetti connessi alla riservatezza del procedimento;
b) individuare, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, le modalità di gestione del Fondo;
c) stabilire i princìpi cui deve uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero della giustizia e la CONSAP Spa in relazione a quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, individuando, nell'ambito dello stesso Ministero, gli uffici preposti alla gestione di tale rapporto e di supporto al Comitato;
d) razionalizzare e armonizzare le procedure di informazione, assistenza e sostegno delle vittime per garantire loro l'effettiva fruizione dei benefìci previsti dalla presente legge;
e) disciplinare il contenuto della domanda e la documentazione a corredo della stessa, nonché l'istruttoria e i termini del procedimento, compresi i casi di sospensione del procedimento stesso;
f) definire i criteri per la corresponsione delle elargizioni dovute in modo che, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti a soddisfarle nell'anno di riferimento, sia possibile per gli aventi diritto un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi;
g) regolare la procedura e le modalità di surrogazione del Fondo nei diritti della persona offesa costituitasi parte civile o che ha promosso azione civile davanti al giudice civile verso il condannato al risarcimento del danno, ovvero nel recupero delle somme corrisposte a titolo di anticipazione;
h) dettare le norme necessarie per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, degli sportelli e dell'ufficio di supporto al Comitato, indicando i criteri di
2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso entro il quarantacinquesimo giorno anteriore alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso un mese dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.